Sublocazione
Di seguito è riportato quanto gli statuti dell’associazione dicono sulla sublocazione. Il testo è una resa dell’articolo 6 degli statuti.
Secondo l’articolo 6 degli statuti, il socio dell’associazione ha il libero diritto di sublocare il proprio alloggio a tempo indeterminato.
Su decisione del consiglio può essere richiesto un contributo per la sublocazione. Per un alloggio esso può ammontare al massimo al 10 per cento annuo dell’importo base vigente ai sensi del capitolo 2, articoli 6 e 7, del codice svedese della sicurezza sociale (2010:110).
Se un alloggio è sublocato per una parte dell’anno, il contributo massimo consentito è calcolato in base al numero di mesi di locazione. La locazione per una parte di mese conta come un mese intero.
Questa è una resa del testo degli statuti e non una consulenza legale. Leggi gli statuti per intero.
Il testo originale svedese è la fonte che fa fede. La traduzione ha valore puramente informativo.